Whistleblowing

Il whistleblower - nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023 - è il soggetto che trovandosi, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con una PA, un ente pubblico, società in house, società in controllo pubblico, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico, pur non avendo la qualifica di dipendente, segnali o divulghi informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. 

Le violazioni devono ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e possono essere commesse o ragionevolmente commettibili sulla base di elementi concreti. 

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'UE, illeciti civili, amministrativi, penali e contabili nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

La segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e deve essere il più possibile circostanziata indicando in maniera chiara le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. 

 

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnalava condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi potesse agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937, ha ampliato il novero dei soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione includendo oltre ai dipendenti, i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico, nonché volontari e tirocinanti, azionisti persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.  

Per favorire il contrasto di episodi di corruzione e, comunque, come richiesto dalla normativa vigente, la Bari Multiservizi S.p.A. ha previsto un sistema di segnalazione di illeciti che possono riguardare sia le fattispecie di tipo corruttivo che quelle proprie dei reati ex D.lgs. 231/2001.

All'uopo, è stata adottata la procedura n. 25 che dettaglia nello specifico le modalità operative da seguire per effettuare una segnalazione.

Il destinatario delle segnalazioni è unicamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In base al contenuto ed alla natura della segnalazione, il RPCT potrà condividerla, previo consenso del segnalante, con l'OdV.

 

In ottemperanza degli obblighi normativi, la Bari Multiservizi S.p.A., sin dall’anno 2019, ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica le cui caratteristiche vengono qui di seguito brevemente delineate:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimento. In caso di smarrimento del codice il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e detto codice non può essere replicato
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

E’ stata effettuata l’analisi di impatto – DPIA che ha comportato il coinvolgimento del DPO aziendale.

 

Verificato ed aggiornato dal RPCT il 21/06/2024

Modello di informativa privacy Pubblicato il 24/11/2023
Procedura per le Segnalazioni di illeciti ed irregolarità (whistleblowing) conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
Pubblicato il 21/06/2024
Procedure telematica per le segnalazioni di illeciti Pubblicato il 14/07/2023