Ultimo aggiornamento alla data del 28/10/2025
Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Le richieste di accesso civico semplice sono gratuite, non devono essere motivate e vanno indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Avv. Ilaria Careccia.
Possono essere redatte sui moduli appositamente predisposti e presentate:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: accessocivico@barimultiservizi.it
- Fax.: 0805533440
- personalmente presso l’ufficio protocollo di Bari Multiservizi S.p.A. (Via G. Oberdan n. 4 – Bari)
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o di mancata risposta:
- Direttore Amministrativo Rag. Francesco Schiraldi
- e-mail: contabilita@barimultiservizi.it
- Tel.: 0805543944
- personalmente presso l’ufficio protocollo di Bari Multiservizi S.p.A. (Via G. Oberdan n. 4 – Bari)
Modello di accesso civico semplice (come allegato
Modello per riesame al Titolare del potere sostitutivo
PROCEDURA
Il RPCT dopo aver ricevuto la richiesta la trasmette al Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Entro 30 giorni Bari Multiservizi S.p.A. pubblica sul proprio sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se dalla richiesta di accesso civico può derivare un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali degli interessati i cui dati sono presenti negli atti e documenti oggetto della richiesta, viene consultato il DPO.
Nel caso in cui si verifichino ritardi od omissioni nella pubblicazione e nella risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato l’esistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente quanto richiesto sul sito istituzionale, nella specifica sotto sezione di Società trasparente, e contestualmente ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010.
Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Le richieste di accesso civico generalizzato sono gratuite, non devono essere motivate e vanno indirizzate al Direttore Amministrativo Rag. Francesco Schiraldi
Possono essere redatte sui moduli appositamente predisposti e presentate:
- Pec: barimultiservizi@pec.it
Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o di mancata risposta:
- Rpct – Ilaria Careccia e-mail rpct@barimultiservizi.it
Modulo per accesso generalizzato
Modulo per riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
PROCEDURA
Le istanze di accesso civico generalizzato sono indirizzate al Direttore amministrativo che, a sua volta trasmette l’istanza al Responsabile dell’Ufficio che detiene il dato o il documento richiesto (di seguito Responsabile del procedimento). La domanda, formulata sull’apposito modello, deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
L’istanza di accesso civico è respinta in presenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali degli interessati o se l’accesso civico viene richiesto con riferimento a dati idonei a rivelare lo stato di salute, in quanto per i predetti dati esiste uno specifico divieto di diffusione. Della richiesta di accesso civico generalizzato sarà data comunicazione, a cura del Responsabile del procedimento, a eventuali soggetti controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, In questo caso i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
Se l’istanza è accolta il Responsabile del procedimento pubblica i dati. Il rilascio di dati e documenti è gratuito. In ogni caso prima del rilascio del dato o del documento oggetto dell’istanza, occorre consultare il DPO, al fine di comprendere se vi sia o meno la necessità di oscurare dati personali o altre informazioni.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT all’indirizzo rpct@barimultiservizi.it specificando che trattasi di richiesta di riesame.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante, e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3 del D.lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreti di stato o negli altri casi di divieti di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le ipotesi indicate al comma 3 del medesimo articolo, occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l’accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.
L’accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5bis, commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013.
I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel comma 5 dell’art. 5 bis del decreto trasparenza, si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del citato decreto, sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
Contro la decisione di Bari Multiservizi S.p.A. o in caso di riesame, contro quella dell’RPCT, il richiedente può fare ricorso al TAR, ai sensi del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010.
Registro degli accessi
Ultimo aggiornamento alla data del 13/07/2025
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2025:
Alla data del 30/06/2025 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2024:
Alla data del 31/12/2024 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2024:
Alla data del 30/06/2024 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2023:
Alla data del 31/12/2023 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
Alla data del 30/06/2023 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2022:
Alla data del 31/12/2022 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
Alla data del 30/06/2022 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2021:
Alla data del 31/12/2021 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
Alla data del 30/06/2021 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
REGISTO DEGLI ACCESSI (art.5, co.2, d.lgs. n. 33/2013) – anno 2020:
Alla data del 31/12/2020 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
Alla data del 30/06/2020 non è stata effettuata nessun richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
| DATA DI PRESENTAZIONE | OGGETTO DELLA RICHIESTA | PRESENZA DI CONTROINTERESSATI | DATA DEL PROVVEDIMENTO | ESITO DELLA RICHIESTA |
